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IL REGOLAMENTO UE 2023/1115 SULLA DEFORESTAZIONE

Nuovi obblighi per le imprese

 

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Di cosa si tratta?

Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale che impone alle aziende un gran numero di cambiamenti da adottare in un periodo molto breve, pena il pagamento di sanzioni per non conformità.

 

Quali sono le materie prime a “Deforestazione Zero”

Le materie prime oggetto del testo sono: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno e loro derivati, quali pelle, cioccolato e mobili i quali non contribuiranno più alla deforestazione e al degrado forestale nell’UE e nel resto del mondo.

I prodotti in questione potranno essere immessi sul mercato o esportati solo se verranno soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: a) siano a deforestazione zero, ovvero se la produzione è avvenuta su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 ; b) siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; c) siano oggetto di una dichiarazione di due diligence.

 

Quali sono gli obiettivi?

Attraverso il nuovo regolamento, l’UE  mira a ridurre il suo impatto relativamente alla deforestazione incorporata,  non limitandosi ad  accertare solo l’origine legale del legno e i suoi derivati, ma vieterà in futuro l’importazione da Paesi terzi di qualsiasi prodotto – realizzato in modo legale o illegale –  che sia collegabile alla deforestazione e al degrado forestale.

Si passa dunque dal concetto di legalità a quello più ampio di sostenibilità, includendo nel concetto di deforestazione anche il disboscamento legale se questo sarà motivato dallo sfruttamento agricolo del suolo per la produzione delle materie prime contemplate dal regolamento.

 

 Tracciabilità e controlli

Fermo restando l’obbligo due diligence di garantire l’accesso alle informazioni relative a materie prime, quantità, fornitori e paesi di produzione, gli operatori dovranno raccogliere  e comunicare le coordinate geografiche delle superfici agro-forestali di provenienza delle materie prime che si immettono sul mercato.

Poiché la deforestazione è connessa ai cambiamenti di uso del suolo, per monitorare questo fenomeno gli importatori dovranno geolocalizzare le zone in cui sono state coltivate le materie prime o i prodotti con fattori di rischio deforestazione.

Nella seconda fase le imprese dovranno usare le informazioni di provenienza delle materie prime per analizzare e valutare i rischi nella filiera di approvvigionamento.

In ultimo, dovranno adottare misure di mitigazione adeguate e proporzionate, come l’utilizzo di strumenti di monitoraggio satellitare, audit sul campo, sviluppo delle capacità dei fornitori o test degli isotopi per confermare l’origine dei prodotti.

 

Livello di rischio assegnato

L’EUDR crea inoltre un sistema di valutazione comparativa o benchmarking, che classifica i paesi all’interno e al di fuori dell’UE sulla base di un livello di rischio legato alla deforestazione e al degrado forestale (rischio basso, standard o alto), tenendo conto del tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alla produzione delle sette materie prime e dei prodotti derivati.

Gli obblighi per le aziende dipenderanno dal livello di rischio assegnato.

 

Sanzioni 

E’ previsto che gli stati membri stabiliscano sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive.

L’importo massimo delle sanzioni non potrà essere inferiore al 4% del fatturato annuale dell’azienda, oltre alla confisca dei prodotti e dei proventi, ed ad altre sanzioni accessorie. Sono inoltre previsti in capo alle autorità ampi poteri in merito ai prodotti non conformi a queste nuove regole.

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