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Preposto per la sicurezza: chi è, obblighi e formazione

In breve: Il preposto è la figura che sorveglia l’attuazione delle disposizioni di sicurezza sul campo, definita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08. Con la Legge 215/2021 la sua individuazione formale è diventata un obbligo esplicito per tutte le aziende con lavoratori. La formazione obbligatoria prevede un corso iniziale di 12 ore, in aggiunta alla formazione base come lavoratore, e un aggiornamento biennale di 6 ore: né il corso né l’aggiornamento possono essere svolti in e-learning. Il preposto che non ottempera ai propri obblighi risponde penalmente, con arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 1.708,61 euro.

Tabella dei Contenuti

Nelle aziende italiane il preposto per la sicurezza rappresenta una delle figure più importanti — e al tempo stesso più fraintese — del sistema di prevenzione e protezione. Dopo le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 al D.Lgs. 81/08, il ruolo del preposto ha acquisito maggiore rilevanza normativa: oggi la sua individuazione e formalizzazione è un obbligo esplicito, non più una facoltà.

Questa guida spiega chi è il preposto, quali sono i suoi obblighi concreti, quando l’azienda deve nominarlo, quale formazione è richiesta e cosa cambia con le ultime disposizioni normative. Un quadro completo e aggiornato per datori di lavoro, responsabili HR e professionisti della sicurezza.

Chi è il preposto per la sicurezza sul lavoro?

Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici adeguati, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro e dal dirigente. La definizione è contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08.

In termini pratici, il preposto è la figura che sta “sul campo”: verifica che i lavoratori seguano le disposizioni e le procedure di sicurezza, utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e non adottino comportamenti pericolosi. Il preposto non è un manager: può essere un caposquadra, un capocantiere, un responsabile di reparto o chiunque eserciti di fatto un ruolo di supervisione operativa.

La Legge 215/2021 ha introdotto una novità fondamentale: l’obbligo di nominare formalmente i preposti e nel caso in cui l’azienda effettui lavori in appalto, sub-appalto l’obbligo di comunicare il nominativo dei preposti alle aziende committenti.

Quando è obbligatorio nominare il preposto?

Dal 2022, con l’entrata in vigore della Legge 215/2021, il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18, comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. 81/08). La nomina è obbligatoria in tutte le aziende in cui sono presenti lavorator e in cui non è prevista la presenza, durante le attività lavorative, del datore di lavoro e/o del dirigente.

La comunicazione del nominativo del preposto al committente (o al responsabile dei lavori) assume un rilievo centrale nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV), dove tale figura deve essere obbligatoriamente indicata nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). Tale adempimento è oggi ancora più critico in virtù del nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (Patente a Crediti). Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Quali sono gli obblighi del preposto?

L’art. 19 del D.Lgs. 81/08 elenca in modo tassativo gli obblighi del preposto. Le responsabilità principali includono:

  • sorveglianza operativa: vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e sull’uso dei DPI
  • intervento in caso di pericolo: in caso di situazioni di pericolo grave e immediato, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare il superiore diretto. Con la Legge 215/2021, il preposto ha ora il potere-dovere di interrompere anche l’attività in caso di non conformità rilevate
  • segnalazione: segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, e ogni condizione di pericolo
  • formazione e informazione: verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici
  • non modificare i dispositivi: non richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione di pericolo grave e immediato

Differenza tra preposto, dirigente e datore di lavoro

Per comprendere il ruolo del preposto è utile confrontarlo con le altre figure del sistema prevenzionistico aziendale.

  • Il datore di lavoro decide la politica di sicurezza, redige il DVR e nomina RSPP (obblighi non delegabili) e ha la responsabilità massima.
  • Il dirigente organizza e attua le direttive del datore di lavoro, con potere decisionale alto e delegato. La formazione richiesta è di 12 ore più aggiornamento quinquennale.
  • Il preposto sorveglia l’esecuzione operativa delle attività, con potere di supervisione. La formazione richiesta è di 12 ore con aggiornamento biennale. Risponde penalmente se non ottempera ai suoi obblighi.

Quale formazione deve fare il preposto?

La formazione del preposto è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni. Il percorso formativo prevede:

  • corso iniziale: 12 ore di formazione specifica (in aggiunta alla formazione base come lavoratore). I contenuti coprono: obblighi e responsabilità del preposto, valutazione dei rischi, tecniche di comunicazione e sensibilizzazione, gestione delle situazioni di emergenza
  • aggiornamento: 6 ore con cadenza biennale (non più quinquennale come in passato). L’aggiornamento deve essere svolto interamente in presenza o in videoconferenza sincrona: l’e-learning non è ammesso per il preposto

Un aspetto che molte aziende sottovalutano: il preposto che non ha completato la formazione o l’aggiornamento non può esercitare legittimamente le proprie funzioni. In caso di infortunio, l’assenza di formazione adeguata aggrava la posizione sia del preposto che del datore di lavoro.

Cosa rischia il preposto che non rispetta gli obblighi?

Il D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni specifiche per il preposto inadempiente. Le violazioni dell’art. 19 comportano:

  • sanzioni penali: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 284,77 a 1708,61 euro per violazioni degli obblighi di sorveglianza
  • responsabilità civile: in caso di infortunio riconducibile a omessa vigilanza, il preposto risponde personalmente in sede civile e penale

Il datore di lavoro che non individua il preposto, o che non ne garantisce la formazione, è soggetto a sua volta a sanzioni che possono arrivare fino all’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Domande frequenti sul preposto per la sicurezza

Chi nomina il preposto in azienda?

Il preposto viene individuato dal datore di lavoro e dai dirigenti tra le persone che, in ragione del ruolo esercitato e delle competenze professionali, sovrintendono effettivamente all’attività lavorativa. La nomina deve risultare da un atto formale, anche se chi esercita di fatto le funzioni di preposto è comunque soggetto agli obblighi di legge.

Il preposto può rifiutare l’incarico?

La normativa non prevede esplicitamente il diritto di rifiuto. Tuttavia, il lavoratore individuato come preposto può segnalare l’inadeguatezza delle competenze o dei poteri gerarchici. In pratica, il rifiuto immotivato può comportare conseguenze disciplinari, mentre il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire formazione e strumenti adeguati.

Quanti preposti deve avere un’azienda?

La legge non fissa un numero minimo o massimo. Il criterio è funzionale: devono essere individuati tanti preposti quanti necessari a garantire una vigilanza effettiva su tutte le attività lavorative, in base alla complessità organizzativa e ai rischi presenti.

Il corso per preposto si può fare online?

Il corso iniziale da 12 ore può essere svolto in aula o in videoconferenza sincrona. L’e-learning non è ammesso per la formazione del preposto. Anche l’aggiornamento biennale di 6 ore deve essere svolto in modalità sincrona (aula o videoconferenza).

Cosa cambia con il nuovo accordo Stato-Regioni per il preposto?

L’accordo Stato-Regioni in corso di definizione conferma l’impianto introdotto dalla Legge 215/2021: formazione iniziale di 12 ore, aggiornamento biennale di 6 ore, divieto di e-learning. Rafforza inoltre il ruolo del preposto come figura chiave della vigilanza operativa, con poteri di intervento diretti in caso di non conformità.

Approfondisci il ruolo del preposto e la formazione obbligatoria

Per approfondire gli obblighi formativi del preposto e consultare il calendario dei corsi disponibili, visita la sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro e la pagina del corso per preposti di Masoni Consulting.

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